Divieto accensione fuochi aree agricole
Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2023, 14:26
Si richiamano le disposizioni Regionali vigenti sul divieto di accensione fuochi nei terreni agricoli
Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017.
Allegato 1