Divieto accensione fuochi aree agricole
Ultima modifica 20 novembre 2023
Si richiamano le disposizioni Regionali vigenti sul divieto di accensione fuochi nei terreni agricoli
Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017.
Allegato 1